Art. 1074 c.o.m.Sospensione facoltativa della promozione dell'ufficiale

Il Ministro ha facolta' di sospendere, con propria determinazione, la promozione dell'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento, nei cui riguardi sono intervenuti fatti di notevole gravita'. La sospensione della promozione annulla la valutazione gia' effettuata. All'ufficiale e' data comunicazione della sospensione della promozione e dei motivi che l'hanno determinata.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1074 · fonte su Normattiva