Art. 917 c.o.m.
Sospensione precauzionale facoltativa connessa a procedimento disciplinare
La sospensione precauzionale puo' essere disposta durante lo svolgimento del procedimento disciplinare di stato instaurato per fatti di notevole gravita' da cui possa derivare la perdita del grado. La sospensione precauzionale di cui al comma 1 puo' essere disposta in vista dell'esercizio dell'azione disciplinare, ma la stessa e' revocata a tutti gli effetti se la contestazione degli addebiti non ha luogo entro sessanta giorni dalla data in cui e' stato comunicato il provvedimento di sospensione.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva