Art. 108 c.o.m.Armi e Corpi dell'Esercito italiano

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L'Esercito italiano si compone di strutture organizzative a vari livelli ordinativi, cui sono conferite una o piu' funzioni operative, formative, addestrative, di sostegno logistico e di gestione amministrativa dello strumento militare terrestre. Il personale militare dell'Esercito italiano, adibito a una o piu' funzioni tecnico-operative o tecnico-logistiche, e' assegnato ai fini dello stato giuridico e dell'impiego alle seguenti armi o corpi:

  • a)Arma di fanteria;
  • b)Arma di cavalleria;
  • c)Arma di artiglieria;
  • d)Arma del genio;
  • e)Arma delle trasmissioni;
  • f)Arma dei trasporti e materiali;
  • g)Corpo degli ingegneri;
  • h)((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 3 APRILE 2026, N. 74));
  • i)Corpo di commissariato. Nel regolamento sono stabilite le specialita' delle Armi e dei Corpi.

Testo vigente dal 1 gennaio 2027, tuttora in vigore · versione 129 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art108 · fonte su Normattiva