Art. 1080 c.o.m.Vacanze derivanti da collocamenti in soprannumero degli ufficiali

Le vacanze derivanti dai collocamenti in soprannumero non sono colmate con promozioni se nei corrispondenti gradi esistono eccedenze o soprannumeri determinati da altre cause.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1080 · fonte su Normattiva