Art. 1086 c.o.m.
Ufficiale che ha cessato dalla carica di Ministro o Sottosegretario
L'ufficiale non valutato in base all'articolo 1051, comma 1, e' valutato per l'avanzamento dopo che cessa dalla carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato. Se l'avanzamento ha luogo a scelta la valutazione e' effettuata in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla cessazione dalla carica. All'ufficiale si applicano le disposizioni dell'articolo 1085, comma 2, lettere a) e b).
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva