Art. 1087 c.o.m.Ufficiale sospeso dalla promozione con determinazione del Ministro

L'ufficiale per il quale e' stata sospesa la promozione a norma dell'articolo 1074 e' nuovamente valutato per l'avanzamento entro sei mesi dalla data della sospensione della promozione, se si tratta di avanzamento ad anzianita', o in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla data predetta, se si tratta di avanzamento a scelta. All'ufficiale si applicano le disposizioni dell'articolo 1085, comma 2, lettere a) e b).

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1087 · fonte su Normattiva