Art. 1087 c.o.m. — Ufficiale sospeso dalla promozione con determinazione del Ministro
L'ufficiale per il quale e' stata sospesa la promozione a norma dell'articolo 1074 e' nuovamente valutato per l'avanzamento entro sei mesi dalla data della sospensione della promozione, se si tratta di avanzamento ad anzianita', o in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla data predetta, se si tratta di avanzamento a scelta. All'ufficiale si applicano le disposizioni dell'articolo 1085, comma 2, lettere a) e b).
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva