Art. 1088 c.o.m.Maturazione tardiva dei requisiti speciali per gli ufficiali

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All'ufficiale non valutato a suo turno per mancanza delle condizioni prescritte dagli articoli 1093 e 1096, e per il quale il raggiungimento delle condizioni anzidette e' stato ritardato per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da cause di servizio, si applicano, quando e' valutato per l'avanzamento, le disposizioni dell'articolo 1085, comma 2, lettere a) e b). Se l'avanzamento ha luogo a scelta, l'ufficiale e' valutato in occasione della formazione della prima graduatoria successiva al raggiungimento delle predette condizioni.

Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 20 febbraio 2020 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1088 · fonte su Normattiva