Art. 109 c.o.m.
Corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano
Il Corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano:
- a)presiede agli studi scientifici e tecnici dei mezzi occorrenti all'Esercito italiano, nonche' alla realizzazione e alla sperimentazione tecnica dei relativi prototipi;
- b)provvede all'elaborazione delle condizioni tecniche dei progetti di capitolati d'onere e all'elaborazione dei progetti di regolamentazione tecnica per la conservazione, la manutenzione, l'uso e la riparazione dei materiali dell'Esercito italiano;
- c)sovraintende al controllo della produzione e fissa le direttive tecniche per il collaudo dei materiali da approvvigionare.
- c-bis)svolge attivita' di progettazione, costruzione, manutenzione e collaudo di immobili e infrastrutture dell'Esercito.
Testo vigente dal 26 febbraio 2014, tuttora in vigore · versione 25 su Normattiva