Art. 1116 c.o.m.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 90, COME MODIFICATO DAL D.P.R. 12 FEBBRAIO 2013, N. 29)) 22
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, come modificato dal D.P.R. 12 febbraio 2013, n. 29
22Il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, come modificato dal D.P.R. 12 febbraio 2013, n. 29, ha disposto (con l'art. 1126-bis, comma 1, lettera c)) che "i rinvii alle disposizioni soppresse, di cui alla lettera a), alle disposizioni abrogate, di cui alla lettera b), o alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, debbono intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento ovvero del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che disciplinano la medesima materia".
Testo vigente dal 18 aprile 2013, tuttora in vigore · versione 18 su Normattiva