Art. 1143 c.o.m.
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Gli anni di anzianita' minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
- a)tenente di vascello: 7 anni;
- b)capitano di fregata:
- 1)6 anni, per la 1^ aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con 6 e 7 anni di anzianita' nel grado;
- 2)8 anni, per la 2^ aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con 8, 9 e 10 anni di anzianita' nel grado;
- 3)15 anni, per la 3^ aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con anzianita' di grado pari o superiore a 15 anni;
- c)capitano di vascello: 5 anni;
- d)contrammiraglio: 2 anni. Gli anni di anzianita' minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianita', sono i seguenti:
- a)guardiamarina: 2 anni;
- b)sottotenente di vascello: 6 anni;
- c)tenente di vascello: 10 anni;
- d)capitano di corvetta: 4 anni.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 26 febbraio 2014 · versione 0 su Normattiva