Art. 119 c.o.m.
Corpo di stato maggiore
Rientra nelle competenze degli ufficiali del Corpo di stato maggiore:
- a)coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa;
- b)armare, guidare, comandare, disarmare le navi dello Stato, e assumerne la responsabilita' e la custodia nei porti militari e negli arsenali;
- c)comandare le forze navali comunque costituite;
- d)comandare i comandi marittimi, comandare i depositi e distaccamenti della Marina militare; comandare e dirigere gli istituti e le scuole della Marina militare; comandare le stazioni elicotteri/aeromobili e i gruppi di volo della Marina militare;
- e)dirigere a bordo ed eventualmente a terra i servizi delle artiglierie e delle armi subacquee e provvedere a bordo alle relative sistemazioni e al munizionamento in concorso con gli ufficiali ((del Corpo del genio della marina, specialita' armi navali)), e amministrare il relativo materiale; dirigere a bordo ed eventualmente a terra i reparti, le componenti, le sezioni elicotteri e aeree della Marina militare; 37
- f)dirigere a bordo e a terra i servizi delle comunicazioni;
- g)dirigere il servizio idrografico, quello dei fari e del segnalamento marittimo, e ogni altro servizio attinente alla nautica, e amministrarne il materiale;
- h)dirigere e compiere gli studi per la preparazione bellica delle forze marittime;
- i)eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza;
- l)adempiere gli incarichi di addetti per la Marina militare all'estero;
- m)LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 26 aprile 2016, n. 91
37Il D.Lgs. 26 aprile 2016, n. 91 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, alinea) che la presente modifica decorre dal 1° gennaio 2017.
Testo vigente dal 15 giugno 2016, tuttora in vigore · versione 33 su Normattiva