Art. 1193 c.o.m. — Mancato superamento dei corsi e degli esami prescritti
Articolo abrogato dal d.lgs. 24 febbraio 2012, n. 20.
Abrogato dal 27 marzo 2012 · versione 9 su Normattiva
Articolo abrogato dal d.lgs. 24 febbraio 2012, n. 20.
Abrogato dal 27 marzo 2012 · versione 9 su Normattiva
2 versioni dal 2010
Collegamenti
Art. 1098 — Mancato superamento di corsi ed esami prescritti ai fini dell'avanzamento
… Marina militare , dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare che non superano i corsi e gli esami prescritti ai fini dell'avanzamento sono ammessi a ripeterli. Se non li superano nuovamente, possono richiedere, a domanda, di ripeterli per una sola volta…
Art. 248-bis
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20…
Art. 746 — Mancato superamento del corso
Gli allievi che non hanno superato gli esami teorici o che sono stati giudicati non idonei ad assumere il grado di sottotenente e gradi corrispondenti di complemento, pur avendo superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare o…
Art. 258
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20…
Art. 741 — Mancato superamento degli esami di fine corso
Gli allievi che non superino gli esami di fine corso in prima sessione, sono ammessi a ripeterli in una sessione di riparazione trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria. In caso di superamento degli esami in tale sessione sono nominati ufficiali…
Art. 257
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20…
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1193 · fonte su Normattiva