Art. 1254 c.o.m.
Grado massimo
L'avanzamento degli ufficiali di complemento ha luogo fino al grado di tenente colonnello o corrispondente.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Apro la norma…
Grado massimo
L'avanzamento degli ufficiali di complemento ha luogo fino al grado di tenente colonnello o corrispondente.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1254 · fonte su Normattiva