Art. 1269-bis c.o.m.
Ufficiali della Sanita' militare
((I titoli richiesti ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento del Corpo unico della Sanita' militare, in relazione al grado sono i seguenti:
- a)maggiore: dieci anni di esercizio della professione nella vita civile;
- b)capitano: otto anni di esercizio della professione nella vita civile;
- c)tenente: quattro anni di esercizio della professione nella vita civile.)) ((In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali dei vari gradi ai fini dell'avanzamento devono svolgere un anno di servizio.)) 138
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74
138con decorrenza dal 1 gennaio 2027
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74, ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12;".
Testo vigente dal 28 maggio 2026, tuttora in vigore · versione 126 su Normattiva