Art. 1277 c.o.m.
Forme di avanzamento
L'avanzamento avviene:
- a)ad anzianita', per il grado di maresciallo ordinario e maresciallo capo;
- b)a scelta, per il grado di primo maresciallo ((e luogotenente));
- c)((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 94)).
Testo vigente dal 7 luglio 2017, tuttora in vigore · versione 41 su Normattiva