Art. 1279 c.o.m. — Condizioni particolari per l'avanzamento dei marescialli dell'Esercito italiano
I periodi minimi di attribuzioni specifiche per l'avanzamento da maresciallo ordinario a maresciallo capo dell'Esercito italiano sono determinati in 3 anni di comando di plotone o reparti corrispondenti, oppure in 4 anni di impiego in incarichi tecnici o nelle specializzazioni, anche se compiuti in tutto o in parte da maresciallo. Gli incarichi tecnici e le specializzazioni sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa in base alle esigenze della Forza armata.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva