Art. 1274 c.o.m. — Condizioni particolari per l'avanzamento
Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei sergenti deve, a seconda della Forza armata o Corpo o categoria o specialita' di appartenenza, aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti e di imbarco e aver superato i corsi e gli esami stabiliti. (( Per l'avanzamento a primo maresciallo e' richiesto il possesso della laurea. )) Il Ministro della difesa ha facolta' di istituire con proprio decreto corsi per acquisire condizioni per l'avanzamento tenendo conto delle esigenze formative dei marescialli e delle particolari necessita' di servizio.
Testo vigente dal 7 luglio 2017, tuttora in vigore · versione 41 su Normattiva