Art. 128 c.o.m.
Attivita' di pilotaggio
Il pilotaggio degli aerei imbarcati e' affidato al personale della Marina militare che, compreso negli organici e nei contingenti dei rispettivi ruoli, e' in possesso dei previsti brevetti e delle prescritte abilitazioni militari. I brevetti e le abilitazioni sono conferiti sulla base delle norme vigenti. Con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, sentiti i Capi di stato maggiore dell'Aeronautica militare e della Marina militare, al pilotaggio degli aerei imbarcati puo' essere destinato anche personale dell'Aeronautica militare.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva