Art. 1290 c.o.m.
Condizioni per l'avanzamento
Gli ispettori e i sovrintendenti per essere valutati devono aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche e aver superato i corsi e gli esami stabiliti dagli articoli successivi. Il Ministro della difesa ha facolta' di istituire con proprio decreto corsi per acquisire condizioni per l'avanzamento tenendo conto delle esigenze formative dei marescialli e delle particolari necessita' di servizio.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva