Art. 1293 c.o.m.
Periodi minimi di permanenza nel grado
Il periodo minimo di permanenza nel grado, richiesto per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta e' stabilito in:
- a)((7 anni)) per l'avanzamento a maresciallo maggiore;
- b)8 anni per l'avanzamento a luogotenente. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95. Il periodo minimo di permanenza nel grado, richiesto per la promozione ad anzianita' e' stabilito in:
- a)2 anni per l'avanzamento al grado di maresciallo ordinario;
- b)((6 anni)) per l'avanzamento al grado di maresciallo capo.
Testo vigente dal 20 febbraio 2020, tuttora in vigore · versione 59 su Normattiva