Art. 130 c.o.m.
Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della Marina militare <<Giancarlo Vallauri>> Alla direzione dell'Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della Marina militare <<Giancarlo Vallauri>> e' preposto un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello del ((Corpo del genio della Marina, specialita' armi navali)). All'Istituto sono inoltre destinati ufficiali, sottufficiali, graduati, militari di truppa e dipendenti civili, secondo apposite tabelle stabilite dallo Stato maggiore della Marina militare. Il personale di cui al presente comma e' compreso nei rispettivi organici. 37 Sono compiti dell'Istituto:
- a)lo studio dei problemi scientifici e tecnici inerenti alle apparecchiature e ai sistemi che interessano la Marina militare nel campo delle telecomunicazioni e dell'elettronica, nonche' la compilazione delle specifiche tecniche degli apparati e delle relative installazioni e la loro omologazione;
- b)la valutazione di studi e progetti di nuove apparecchiature e nuovi sistemi nel campo dell'elettronica ai fini del loro eventuale sviluppo, nonche' il controllo, il collaudo e le prove dei prototipi e di particolari apparecchiature, sistemi e componenti elettronici ai fini della loro omologazione;
- c)l'esecuzione di studi, ricerche e sperimentazioni, anche in correlazione con altri enti delle Forze armate, istituti di ricerca e sviluppo nazionali e stranieri, nonche' con le industrie, al fine di contribuire al progresso scientifico e tecnico nella realizzazione delle apparecchiature e dei sistemi che rientrano nel campo della propria attivita';
- d)la comunicazione e le antenne; scoperta e contromisure; misura controllo strumenti. 4. Per l'assolvimento di tali compiti, l'Istituto dispone di impianti a terra costituiti da laboratori, officine e magazzini.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 26 aprile 2016, n. 91
37con decorrenza dal 1 gennaio 2017
Il D.Lgs. 26 aprile 2016, n. 91 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, alinea) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.
Testo vigente dal 15 giugno 2016, tuttora in vigore · versione 33 su Normattiva