Art. 1307-bis c.o.m.
[1](Attribuzione della qualifica di graduato aiutante e di sottocapo aiutante ai primi graduati e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare ((, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare))). 138
[2]1.Per l'attribuzione della qualifica di graduato aiutante e di sottocapo aiutante sono inseriti in un'aliquota determinata con decreto dirigenziale al 31 dicembre di ogni anno i primi graduati e gradi corrispondenti in possesso dei seguenti requisiti:
- a)cinque anni di anzianita' di grado;
- b)assenza delle condizioni di cui all'articolo 1051;
- c)aver riportato nel triennio precedente alla data di formazione dell'aliquota, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio equivalente secondo i criteri definiti dalla Direzione generale per il personale militare;
- d)non aver riportato nel biennio precedente alla data di formazione dell'aliquota sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna. 2. La qualifica e' conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianita' di grado previsto dal comma 1, lettera a). 3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 173. 4. Al personale escluso dalle aliquote di cui al comma 1 per i motivi di cui all'articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento. 4-bis. I primi graduati e gradi corrispondenti esclusi dalle aliquote per mancanza dei requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica di graduato aiutante e di sottocapo aiutante e' conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74
138con decorrenza dal 1 gennaio 2027
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74, ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12;".
Testo vigente dal 28 maggio 2026, tuttora in vigore · versione 126 su Normattiva