Art. 1308 c.o.m.
Condizioni particolari per l'avanzamento dei volontari della Marina militare
Il personale appartenente al ruolo dei volontari in servizio permanente della Marina militare per essere valutato deve, a seconda della categoria o specialita' o specializzazione di appartenenza, in aggiunta a quanto disposto dall'articolo 1137, aver compiuto i periodi minimi di imbarco. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da sottocapo di 2^ classe a sottocapo di 1^ classe, in relazione alla categoria o specialita' o specializzazione di appartenenza, sono cosi' determinati:
- a)nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 6 anni;
- b)tecnici del sistema di combattimento: 6 anni;
- c)supporto e servizio amministrativo/logistico ((...)): 3 anni; 138
- d)incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 6 anni. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da sottocapo di 1^ classe a sottocapo scelto della Marina militare, in relazione alla categoria o specialita' o specializzazione di appartenenza, sono cosi' determinati:
- a)nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 8 anni;
- b)tecnici del sistema di combattimento: 7 anni;
- c)supporto e servizio amministrativo/logistico ((...)): 4 anni; 138
- d)nocchieri di porto: 3 anni;
- e)incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 7 anni. Per le categorie e specialita' di cui ai commi 2, lettera d), e 3, lettera e), i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi, definiti dall'ordinamento di Forza armata. I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco ovvero di reparti operativi effettuati nei gradi precedenti, anche in ruoli diversi e in ferma. Per i nocchieri di porto di cui al comma 3, lettera d) i relativi periodi possono essere soddisfatti, in tutto o in parte, anche con la permanenza presso uffici territoriali, reparti operativi o componenti specialistiche in incarichi attinenti alla categoria, specialita' e abilitazione di appartenenza. L'eventuale modifica della suddivisione in categorie, specialita' e abilitazioni che comporta il transito di una specialita' ad un'altra categoria, con periodi minimi di imbarco diversi da quelli previsti per la categoria di provenienza, determina l'applicazione, ai fini dell'avanzamento, dei periodi minimi di imbarco piu' favorevoli.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74
138con decorrenza dal 1 gennaio 2027
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74, ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12;".
Testo vigente dal 26 giugno 2026, tuttora in vigore · versione 127 su Normattiva