Art. 1312 c.o.m.Impedimenti alla valutazione

Non puo' essere valutato per l'avanzamento il personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri che si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 1051. Al venir meno delle singole cause impeditive elencate all'articolo 1051, purche' sussistano i requisiti di legge per l'iscrizione a ruolo, il medesimo personale e' sottoposto a valutazione con le modalita' di cui all'articolo 1311 e, se dichiarato idoneo, e' promosso con la stessa decorrenza che gli sarebbe spettata se la valutazione fosse stata effettuata in assenza della causa impeditiva.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1312 · fonte su Normattiva