Art. 2254 c.o.m.
Cause impeditive
Per il personale di cui all'articolo 2253, sospeso precauzionalmente dall'impiego, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo ovvero sottoposto a procedimento disciplinare di stato, l'attribuzione avviene, anche con effetto retroattivo e fermi restando gli ulteriori requisiti previsti nei medesimi articoli, al venir meno delle predette cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva