Art. 1316 c.o.m. — Forma di avanzamento
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L'avanzamento di cui ai precedenti articoli ha luogo ad anzianita', senza che occorra determinare aliquota di ruolo e prescindendo dal requisito dell'idoneita' fisica. I militari sono valutati dagli organi competenti, per ciascuna Forza armata, a esprimere giudizi di avanzamento. I militari giudicati idonei sono promossi senza iscrizione in quadro di avanzamento con anzianita' corrispondente alla data di compimento dell'anzianita' di grado o del periodo di permanenza nel ruolo o di servizi prescritti.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 28 maggio 2026 · versione 0 su Normattiva