Art. 1318 c.o.m.
Nomina al grado vertice dei ruoli marescialli e ispettori
I graduati e i militari di truppa dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare ((, della Sanita' militare)) e dell'Arma dei carabinieri, in godimento di pensione vitalizia o assegno rinnovabile di prima categoria con diritto agli assegni di superinvalidita' di cui alla lettera A e alla lettera A-bis, numeri 1 e 3, della tabella E), annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, possono, a domanda, conseguire la nomina a luogotenente. 138 La stessa nomina puo' essere conferita, a domanda, ai sottufficiali che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 e che sono iscritti nel ruolo d'onore con gradi inferiore a quello di luogotenente.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74
138con decorrenza dal 1 gennaio 2027
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74, ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12;".
Testo vigente dal 28 maggio 2026, tuttora in vigore · versione 126 su Normattiva