Art. 132 c.o.m.
Istituzione e funzioni militari del Corpo delle capitanerie di porto
Il Corpo delle capitanerie di porto dipende dalla Marina militare, ai sensi dell'articolo 118 ed esercita, in tale ambito, le seguenti competenze:
- a)concorre alla difesa marittima e costiera, ai servizi ausiliari e logistici della Forza armata, all'applicazione delle norme del diritto internazionale marittimo e all'esercizio della polizia militare;
- b)presiede i consigli di leva marittima e ne fa parte; adempie alle operazioni per la formazione del contingente di leva; arruola e avvia gli iscritti sotto le armi; tiene i ruoli e le matricole degli uomini in congedo illimitato; compie le operazioni inerenti alla mobilitazione della Forza armata;
- c)adempie ogni altra attivita' a supporto della Forza armata in coerenza con le disposizioni del presente codice e della normativa in esso richiamata. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera concorre, in particolare, nell'ambito della Forza armata, allo svolgimento delle seguenti attivita':
- a)assicurare la difesa dello Stato mediante:
- 1)la protezione delle unita' navali e delle installazioni di interesse militare;
- 2)il pattugliamento e la sorveglianza della fascia costiera;
- 3)il supporto logistico alle forze navali nazionali e Nato nei sorgitori dove non e' presente un'Autorita' della Marina militare;
- 4)l'esercizio della funzione di presidio militare su delega ((dei Comandi marittimi));
- 5)la partecipazione di uomini e mezzi sia alle attivita' presso i centri di addestramento della Marina militare sia alle esercitazioni aeronavali;
- 6)il supporto ai nuclei operatori subacquei, compatibilmente con le primarie esigenze di servizio;
- b)realizzare la pace e la sicurezza internazionale mediante:
- 1)la partecipazione alle missioni di embargo disposte dagli organismi internazionali preposti, attraverso il controllo e le ispezioni di unita' mercantili;
- 2)la partecipazione al dispositivo navale di sorveglianza delle coste e delle acque interne di Paesi terzi a seguito di accordi internazionali;
- 3)lo svolgimento di operazioni di interdizione di carattere internazionale e di peace building nel settore della riorganizzazione dei servizi portuali e dei trasporti marittimi;
- 4)l'attivita' di formazione e di addestramento degli equipaggi appartenenti a marine estere;
- c)supportare l'organo cartografico di Stato (IIMM) per quanto concerne la documentazione nautica;
- d)svolgere i servizi militari attinenti al personale marittimo, alla difesa dei porti, delle installazioni militari e del naviglio mercantile indicati nel regolamento, nonche' gli altri compiti assegnati alla Marina militare. Gli uffici periferici del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera dipendono, quanto ai servizi attinenti alla Marina militare, dai Comandi ((marittimi competenti per territorio)).
Testo vigente dal 26 febbraio 2014, tuttora in vigore · versione 25 su Normattiva