Art. 1326 c.o.m.Definizione

Le disposizioni contenute nel presente capo, si applicano nel periodo che ha inizio con la data di dichiarazione dello stato di guerra o di grave crisi internazionale e che termina col 31 dicembre dell'anno in cui e' dichiarata la cessazione dello stato di guerra o della grave crisi internazionale. Continuano ad applicarsi le norme contenute nei capi precedenti del presente titolo, salvo quanto stabilito dalle disposizioni che seguono.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1326 · fonte su Normattiva