Art. 196 c.o.m.
Compiti in tempo di guerra, di grave crisi internazionale o di conflitto armato
L'Associazione italiana della Croce rossa in tempo di guerra, di grave crisi internazionale o di conflitto armato:
- a)contribuisce, in conformita' a quanto previsto dalle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, rese esecutive dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1739, allo sgombero e alla cura dei feriti e dei malati di guerra nonche' delle vittime dei conflitti armati e allo svolgimento dei compiti di carattere sanitario e assistenziale connessi all'attivita' di difesa civile;
- b)disimpegna il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati e dei dispersi. Dichiarato lo stato di guerra o di grave crisi internazionale:
- a)l'organizzazione dei servizi di cui al comma 1 e' determinata con decreto del Ministro della difesa, tenuto conto della competenza degli organi del Servizio sanitario nazionale;
- b)le autorita' di vertice dei corpi della Croce rossa italiana ausiliari delle Forze armate ((continuano a dipendere)) direttamente dal presidente nazionale, il quale assume tutti i poteri, diventando l'unico rappresentante dell'Associazione.
Testo vigente dal 27 marzo 2012, tuttora in vigore · versione 9 su Normattiva