Art. 1327 c.o.m.
Generale e gradi corrispondenti
Al generale di corpo d'armata, all'ammiraglio di squadra e al generale di squadra aerea, in servizio permanente effettivo, puo' essere conferito, rispettivamente, il grado di generale o di ammiraglio, prescindendo dall'ordine di anzianita'. Il conferimento del grado suddetto e' effettuato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva