Art. 1355 c.o.m.
Criteri per la irrogazione delle sanzioni disciplinari
Le sanzioni disciplinari sono commisurate al tipo di mancanza commessa e alla gravita' della stessa. Nel determinare la specie ed eventualmente la durata della sanzione sono inoltre considerati i precedenti di servizio disciplinari, il grado, l'eta', e l'anzianita' di servizio del militare che ha mancato. Vanno punite con maggior rigore le infrazioni:
- a)intenzionali;
- b)commesse in presenza di altri militari;
- c)commesse in concorso con altri militari;
- d)ricorrenti con carattere di recidivita'. Nel caso di concorso di piu' militari nella stessa infrazione disciplinare e' inflitta una sanzione piu' severa al piu' elevato in grado o, a parita' di grado, al piu' anziano. Se deve essere adottato un provvedimento disciplinare riguardante piu' trasgressioni commesse da un militare, anche in tempi diversi, e' inflitta un'unica punizione in relazione alla piu' grave delle trasgressioni e al comportamento contrario alla disciplina rivelato complessivamente dalla condotta del militare stesso.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva