Art. 1373 c.o.m.Rinnovazione del procedimento disciplinare

Annullati uno o piu' atti del procedimento disciplinare a seguito di autotutela ((, anche contenziosa)), di giudicato amministrativo ovvero di decreto decisorio di ricorso straordinario, se non e' esclusa la facolta' dell'amministrazione di rinnovare in tutto o in parte il procedimento e non sono gia' decorsi, limitatamente alle sanzioni di stato, gli originari termini perentori, il nuovo procedimento riprende, a partire dal primo degli atti annullati, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto piena conoscenza dell'annullamento o dalla data di adozione del provvedimento di autotutela.

Testo vigente dal 27 marzo 2012, tuttora in vigore · versione 9 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1373 · fonte su Normattiva