Art. 1939 c.o.m.
Autotutela amministrativa
Fermo restando quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di presupposti, procedimento e termini per l'autotutela provvedimentale:
- a)l'annullamento di ufficio dei provvedimenti di cancellazione dalle liste di leva, dei provvedimenti di dispensa emessi da organi diversi dal Ministro, e dei provvedimenti di riforma determinati da reati di corruzione o procurata e simulata infermita' di cui all'articolo 2078 e' di competenza della ((Direzione generale della previdenza militare e della leva));
- b)i provvedimenti di riforma, quando ne siano cessate le cause, sono revocabili, su richiesta presentata dall'interessato entro il quarantacinquesimo anno di eta', con provvedimento della Direzione generale per il personale militare;
- c)le decisioni emesse dal Ministro su ricorsi avverso provvedimenti di dispensa possono essere annullate o revocate con atto del Ministro.
Testo vigente dal 9 febbraio 2013, tuttora in vigore · versione 16 su Normattiva