Art. 1378 c.o.m.
Autorita' competenti a ordinare l'inchiesta formale
La decisione di sottoporre un militare a inchiesta formale spetta alle seguenti autorita':
- a)al Ministro della difesa se si tratti di:
- 1)ufficiali generali o colonnelli o gradi corrispondenti;
- 2)ufficiali o sottufficiali assegnati a enti, comandi e reparti di altra Forza armata;
- 3)militari corresponsabili appartenenti alla stessa Forza armata ((o al Corpo unico della Sanita' militare)), ma dipendenti da autorita' diverse; 138
- 4)militari corresponsabili appartenenti a Forze armate diverse ((o al Corpo unico della Sanita' militare)), anche quando ricorre l'ipotesi di connessione tra i fatti a loro ascritti; 138
- b)al Capo di stato maggiore della difesa, nell'area di competenza, nei confronti del personale militare dipendente;
- c)al Segretario generale della difesa o al Direttore nazionale degli armamenti, se militari, ovvero, quando gli stessi rivestono la qualifica dirigenziale civile, al Vice Segretario generale o al Vice direttore nazionale degli armamenti, nei confronti del personale militare dipendente, dell'area tecnico-amministrativa e dell'area tecnico-industriale;
- d)ai Capi di stato maggiore, sul personale militare in servizio presso reparti e uffici dei rispettivi stati maggiori e organismi centrali di Forza armata;
- d-bis)al Comandante del Comando operativo di vertice interforze, nell'area di competenza, nei confronti del personale militare dipendente;
- e)al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri:
- 1)per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;
- 2)per gli altri militari dell'Arma, se non provvedono le autorita' di cui alle lettere h) e i);
- e-bis)((al Direttore della Sanita' militare, ovvero al Vice direttore della Sanita' militare se il Direttore riveste qualifica dirigenziale civile, per gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari in servizio o in congedo del Corpo unico della Sanita' militare;)) 138
- f)ai rispettivi comandanti di Forza armata, di livello gerarchico pari a generale di corpo d'armata o gradi corrispondenti, per gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari in servizio dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare, nonche' agli alti comandanti della Marina militare, per gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari in servizio della Marina militare; ai comandanti territoriali di livello gerarchico pari a generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti competenti in ragione del luogo di residenza dell'interessato se in congedo;
- g)al comandante militare competente a provvedere per il sottufficiale o per il militare di truppa piu' elevato in grado o piu' anziano, se vi e' corresponsabilita' tra sottufficiali o i militari di truppa della stessa Forza armata dipendenti da comandanti militari diversi o residenti in territori di competenza di diversi comandanti militari territoriali, tra quelli sopra considerati;
- h)ai rispettivi comandanti di vertice, di livello gerarchico pari a generale di corpo d'armata, per gli ispettori e i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri in servizio, o in caso diverso o in mancanza di tale dipendenza, ai comandanti territoriali di livello gerarchico pari a generale di corpo d'armata competenti in ragione del luogo di residenza dell'interessato;
- i)ai rispettivi comandanti di corpo per gli appuntati e carabinieri in servizio, o in caso diverso o in mancanza di tale dipendenza, al comandante territoriale di corpo competente in ragione del luogo di residenza dell'interessato. In caso di corresponsabilita' tra piu' appuntati e carabinieri provvede il comandante di corpo del piu' elevato in grado o del piu' anziano. In caso di corresponsabilita' con militari di altre Forze armate si provvede ai sensi della lettera g).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74
138con decorrenza dal 1 gennaio 2027
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74, ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12;".
Testo vigente dal 28 maggio 2026, tuttora in vigore · versione 126 su Normattiva