Art. 1394 c.o.m.Ricostruzione di carriera

Si procede alla ricostruzione della carriera del militare, secondo le disposizioni dettate dall'articolo 921, in caso di:

  • a)omessa instaurazione del procedimento disciplinare successivamente alla cessazione degli effetti della sospensione precauzionale;
  • b)eccedenza della sospensione precauzionale sofferta rispetto a quella irrogata a titolo di sanzione disciplinare;
  • c)annullamento del procedimento disciplinare non seguito da rinnovazione;
  • d)assoluzione con formula ampia a seguito di giudizio penale di revisione. In presenza di domanda di ricostruzione della carriera presentata dai familiari eredi del militare deceduto prima della conclusione del giudizio penale o del procedimento disciplinare ovvero durante lo svolgimento del procedimento di revisione penale, l'amministrazione valuta, in contraddittorio con i familiari eredi, la spettanza dei benefici economici discendenti dalla eventuale ricostruzione di carriera.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1394 · fonte su Normattiva