Art. 1406 c.o.m.Militari stranieri

Le decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia possono essere concesse, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa, a militari stranieri benemeriti dello Stato italiano per servizi resi in guerra. Agli anzidetti militari non e' corrisposta la pensione straordinaria di cui all'articolo 1921.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1406 · fonte su Normattiva