Art. 1923 c.o.m.Limiti alle pensioni straordinarie

Le pensioni straordinarie ai decorati dell'Ordine Militare d'Italia non possono essere concesse, per le singole classi, in numero superiore a:

  • a)12, per la classe di cavaliere di gran croce;
  • b)25, per la classe di grande ufficiale;
  • c)56, per la classe di commendatore;
  • d)140, per la classe di ufficiale;
  • e)700, per la classe di cavaliere. Nei limiti di cui al comma 1, sono comprese le pensioni di reversibilita' e sono escluse le pensioni annesse alle decorazioni concesse alle Bandiere delle armi, corpi e reparti militari. Al verificarsi delle vacanze nelle classi superiori dell'Ordine, possono essere concesse pensioni in soprannumero nei gradi inferiori, nel limite numerico delle vacanze stesse.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1923 · fonte su Normattiva