Art. 1923 c.o.m. — Limiti alle pensioni straordinarie
Le pensioni straordinarie ai decorati dell'Ordine Militare d'Italia non possono essere concesse, per le singole classi, in numero superiore a:
- a)12, per la classe di cavaliere di gran croce;
- b)25, per la classe di grande ufficiale;
- c)56, per la classe di commendatore;
- d)140, per la classe di ufficiale;
- e)700, per la classe di cavaliere. Nei limiti di cui al comma 1, sono comprese le pensioni di reversibilita' e sono escluse le pensioni annesse alle decorazioni concesse alle Bandiere delle armi, corpi e reparti militari. Al verificarsi delle vacanze nelle classi superiori dell'Ordine, possono essere concesse pensioni in soprannumero nei gradi inferiori, nel limite numerico delle vacanze stesse.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva