Art. 1408 c.o.m. — Cessazione dall'Ordine
Il militare appartenente all'Ordine Militare d'Italia cessa di far parte dell'Ordine se e' privato del suo grado militare. Le disposizioni relative alla perdita delle medaglie e della croce di guerra al valor militare contenute nella sezione II del presente capo, sono estese, in quanto applicabili, ai decorati dell'Ordine Militare d'Italia, sostituito il ((parere del Consiglio dell'Ordine a quello previsto dall'articolo 1426)).
Testo vigente dal 26 febbraio 2014, tuttora in vigore · versione 25 su Normattiva