Art. 1439 c.o.m.
Istituzione
Per atti e imprese di singolare coraggio e perizia compiuti a bordo di aeromobili in volo, sono istituite le seguenti ricompense:
- a)medaglia d'oro al valore aeronautico;
- b)medaglie d'argento al valore aeronautico;
- c)medaglia di bronzo al valore aeronautico. E' istituita la medaglia (d'oro, d'argento e di bronzo) al merito aeronautico allo scopo di premiare attivita' e studi volti allo sviluppo e al progresso dell'aviazione e, in particolare, di quella italiana, ovvero singole azioni da cui e' derivato lustro e decoro all'aviazione italiana. Le medaglie al merito aeronautico possono essere concesse a cittadini italiani e stranieri, a comandi, corpi o enti.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva