Art. 1442 c.o.m.
Medaglie al valore dell'Arma dei carabinieri
Le medaglie d'oro e d'argento al valore dell'Arma dei carabinieri sono concesse a coloro che, in attivita' militari non belliche e in condizioni di estrema difficolta', hanno dimostrato spiccato coraggio e singolare perizia, esponendo la propria vita a manifesto rischio per:
- a)salvare persone esposte a imminente e grave pericolo oppure per impedire o diminuire il danno di un grave disastro;
- b)garantire l'applicazione della legge, anche internazionale, con particolare riferimento alla tutela dei diritti umani;
- c)tenere alti il nome e il prestigio dell'Arma dei carabinieri, anche all'estero. Per l'attribuzione della medaglia d'oro si richiede il concorso di circostanze tali da rendere l'atto compiuto meritorio e degno di massima lode nonche' la condizione essenziale che ne e' derivato grande onore all'Arma dei carabinieri. La medaglia di bronzo e' concessa per atti e imprese compiuti senza manifesto pericolo di vita.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva