Art. 1449 c.o.m.Concessione alla memoria

Le ricompense al valore e al merito di Forza armata possono essere concesse alla memoria di colui che e' rimasto vittima della propria azione generosa o che e' deceduto in conseguenza di essa. Nei predetti casi, l'insegna e il brevetto sono attribuiti in proprieta', secondo il seguente ordine di preferenza:

  • a)al coniuge superstite, nei confronti del quale non e' stata pronunciata sentenza di separazione con addebito;
  • b)al primogenito tra i figli e le figlie;
  • c)al piu' anziano tra i genitori;
  • d)al maggiore tra i fratelli e le sorelle. In mancanza dei predetti congiunti, l'insegna e il brevetto del deceduto sono attribuiti in proprieta':
  • a)al corpo, comando o ente cui egli apparteneva, se militare dell'Esercito italiano, della Marina militare o dell'Aeronautica militare;
  • b)al Museo storico dell'Arma dei carabinieri, se militare dell'Arma stessa;
  • c)al comune di nascita, se estraneo alle Forze armate dello Stato.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1449 · fonte su Normattiva