Art. 1445 c.o.m.Ricompense al valore o al merito di Forza armata

Il parere sulla concessione delle ricompense al valore o al merito di Forza armata e' espresso dal rispettivo Capo di stato maggiore ovvero dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, all'atto dell'inoltro della relativa proposta, secondo le modalita' di cui all'articolo 86 del regolamento. Se i Capi di stato maggiore di Forza armata o il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri non riscontrano nell'azione compiuta gli estremi di cui ai precedenti articoli 1434, 1435, 1437, 1438, 1439, comma 2, 1440, 1442 e 1443, ove comunque si tratta di atti di coraggio, puo' proporre l'invio dei documenti relativi al Ministero dell'interno per l'eventuale concessione di ricompense al valore o al merito civile.

Testo vigente dal 26 febbraio 2014, tuttora in vigore · versione 25 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1445 · fonte su Normattiva