Art. 1455 c.o.m.
Conferimento
La croce al merito di guerra e' concessa motu proprio dal Presidente della Repubblica, o, in seguito a proposta circostanziata delle dipendenti autorita' gerarchiche, dalle seguenti autorita' militari:
- a)comandanti di unita' militari di livello almeno pari al corpo d'armata e corrispondenti;
- b)Capi stato maggiore di Forza armata o Comandante generale.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva