Art. 1467 c.o.m. — Applicazione del principio di pari opportunita'
Nell'ordinamento delle Forze armate deve essere assicurata la realizzazione del principio delle pari opportunita' uomo-donna, nel reclutamento del personale militare, nell'accesso ai diversi gradi, qualifiche, specializzazioni e incarichi del personale delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva