Art. 1473 c.o.m.
Autorita' competente al rilascio della autorizzazione
L'autorizzazione di cui all'articolo 1472 deve essere richiesta per via gerarchica ed e' rilasciata:
- a)per l'Esercito italiano, per la Marina militare, per l'Aeronautica militare dai rispettivi Stati maggiori;
- b)per l'Arma dei carabinieri, dal Comando generale;
- c)per il Corpo della Guardia di finanza, dal Comando generale;
- d)per i militari in servizio presso lo Stato maggiore della difesa e i dipendenti organismi interforze, dallo Stato maggiore della difesa;
- e)per i militari in servizio presso il Segretariato generale della difesa e i dipendenti enti e organismi, dal Segretariato generale della difesa;
- e-bis)per i militari in servizio presso la Direzione nazionale degli armamenti e i dipendenti enti e organismi, dalla Direzione nazionale degli armamenti;
- f)per i militari non dipendenti dai comandi o strutture di cui alle lettere a), b), c), d) ((, e) ed e-bis))), dall'autorita' piu' elevata in grado dalla quale essi dipendono. La richiesta di autorizzazione, da inoltrare con congruo anticipo, deve contenere l'indicazione dell'argomento da trattare e dei limiti nei quali la trattazione sara' contenuta. La risposta dell'autorita' competente deve pervenire al richiedente in tempo utile.
Testo vigente dal 23 giugno 2023, tuttora in vigore · versione 93 su Normattiva