Art. 1480-bis c.o.m.
Diritto di assemblea
Per l'esercizio del diritto di associazione sindacale:
- a)fuori dal servizio, i militari possono tenere riunioni:
- 1)anche in uniforme, in locali messi a disposizione dall'amministrazione, che ne concorda le modalita' d'uso;
- 2)in luoghi aperti al pubblico, senza l'uso dell'uniforme.
- b)durante il servizio, sono autorizzate riunioni con ordine del giorno su materie di competenza delle APCSM nel limite di dieci ore annue individuali, secondo le disposizioni che regolano l'assenza dal servizio, previa comunicazione, con almeno cinque giorni di anticipo, ai comandanti delle unita' o dei reparti interessati da parte dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari richiedente. Le modalita' di tempo e di luogo per lo svolgimento delle riunioni sono concordate con i comandanti al fine di renderle compatibili con le esigenze di servizio.
Testo vigente dal 31 dicembre 2023, tuttora in vigore · versione 99 su Normattiva