Art. 1483 c.o.m.
Esercizio delle liberta' in ambito politico
Le Forze armate devono in ogni circostanza mantenersi al di fuori dalle competizioni politiche. Ai militari ((che si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo)) 1350, e' fatto divieto di partecipare a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni ((...)) e organizzazioni politiche, nonche' di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni ((...)), organizzazioni politiche o candidati a elezioni politiche e amministrative.
Testo vigente dal 27 marzo 2012, tuttora in vigore · versione 9 su Normattiva