Art. 1500 c.o.m.
Allievi degli istituti militari
Le licenze e i permessi per gli allievi degli istituti militari di istruzione e formazione sono concessi in base a quanto previsto dal regolamento e dalla normativa dei rispettivi istituti di istruzione e formazione.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva