Art. 1502 c.o.m. — Licenza ordinaria per i volontari in ferma prefissata
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I volontari in ferma prefissata in servizio hanno diritto, per ogni anno di servizio, a un periodo di licenza ordinaria, durante il quale spetta la normale retribuzione, escluse le indennita' che non sono corrisposte per dodici mensilita'. La durata della licenza ordinaria e' la seguente:
- a)se l'orario settimanale di servizio e' distribuito su un periodo di sei giorni:
- 1)ventotto giorni lavorativi, per i volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale;
- 2)trenta giorni lavorativi, per i volontari in ferma prefissata quadriennale;
- 3)trentadue giorni lavorativi, per i volontari in rafferma biennale;
- b)se l'orario settimanale di servizio e' distribuito su un periodo di cinque giorni:
- 1)ventiquattro giorni lavorativi, per i volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale;
- 2)ventisei giorni lavorativi, per i volontari in ferma prefissata quadriennale;
- 3)ventotto giorni lavorativi, per i volontari in rafferma biennale. Se l'orario settimanale di servizio e' distribuito su periodi rispettivamente maggiori o minori di quelli di cui al comma 1, lettere a) e b), la durata della licenza ordinaria di cui ai numeri 1), 2) e 3) delle stesse lettere a) e b) del comma 1 e', rispettivamente, aumentata ovvero diminuita di quattro giorni per ogni giorno del periodo in piu' o in meno. I periodi di licenza ordinaria di cui ai commi 1 e 2 sono comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. I periodi di licenza ordinaria sono maturati in proporzione ai dodicesimi di anno di servizio prestato. Le frazioni di mese superiori a quindici giorni sono considerate come mese intero nei seguenti casi:
- a)nei riguardi dei volontari ammessi al prolungamento della ferma ai sensi dell'articolo 2204;
- b)nei riguardi dei volontari in ferma quadriennale e in rafferma biennale, quando il primo ovvero l'ultimo anno della ferma non coincidono con l'anno solare;
- c)nei riguardi dei volontari prosciolti dalla ferma. L'assenza per infermita', anche se protratta per l'intero anno solare, non riduce la durata della licenza ordinaria spettante. La licenza ordinaria e' frazionabile in piu' periodi, anche di durata pari a un giorno. Se la licenza ordinaria non e' goduta entro il 31 dicembre dell'anno in cui e' maturata a causa di imprescindibili esigenze di impiego ovvero di motivate esigenze di carattere personale, essa deve essere fruita, compatibilmente con le esigenze di servizio e nei limiti della ferma contratta, entro il mese di giugno dell'anno successivo. La licenza ordinaria e' un diritto irrinunciabile e non e' monetizzabile. Si procede al pagamento sostitutivo solo quando la mancata fruizione e' dovuta a una delle seguenti cause:
- a)imprescindibili esigenze di impiego documentate;
- b)proscioglimento dalla ferma nei casi di cui all'articolo 957, comma 1, ((con esclusione del caso di domanda presentata dall'interessato));
- c)decesso. La licenza ordinaria e' interrotta nei casi di ricovero ospedaliero, infortuni e malattie superiori a tre giorni, tempestivamente comunicati all'amministrazione e documentati. L'interruzione non opera nei confronti dei volontari ai quali e' stato notificato il provvedimento di proscioglimento dalla ferma. La revoca della licenza ordinaria per imprescindibili esigenze di impiego comporta il diritto al rimborso, sulla base della documentazione fornita, delle spese connesse al mancato viaggio e soggiorno sostenute successivamente alla concessione della licenza stessa e non altrimenti recuperabili. Il richiamo dalla licenza ordinaria per imprescindibili esigenze di impiego comporta il diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di licenza non goduto, la corresponsione del trattamento previsto in occasione di servizi isolati fuori sede, nonche' il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede ed eventualmente per il ritorno nella localita' ove il personale fruiva della licenza ordinaria. In aggiunta ai periodi di licenza ordinaria di cui ai commi 1 e 2, nel corso di ciascun anno di ferma sono attribuiti quattro giorni di riposo, di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937, da considerare maturati in ragione di uno ogni tre mesi di servizio quando il primo ovvero l'ultimo anno di ferma non coincidono con l'anno solare. Ai volontari in ferma prefissata che frequentano corsi di formazione si applicano le disposizioni previste al riguardo dagli ordinamenti di Forza armata. Ai volontari in ferma prefissata in servizio all'estero o presso organismi internazionali anche con sede in Italia, compresi i contingenti ONU, competono le licenze previste dalle leggi e accordi internazionali che ne disciplinano l'impiego ovvero dalle norme dell'organismo internazionale accettate dall'autorita' nazionale. La licenza non fruita nel corso dell'anno per imprescindibili esigenze di impiego puo' essere fruita, nei limiti della ferma contratta, entro l'anno successivo.
Testo vigente dal 27 marzo 2012 al 28 agosto 2022 · versione 9 su Normattiva